Art. 2.
(Princìpi fondamentali).

      1. La famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, è soggetto giuridico ed è pertanto titolare di diritti, destinataria di tutela da parte dello Stato e, più in generale, punto di riferimento sensibile della globalità degli effetti giuridici prodotti nello Stato.
      2. Lo Stato riconosce la famiglia come realtà sociale preesistente alla comunità politica e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.
      3. Lo Stato riconosce altresì nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità e, in forza di tale riconoscimento, promuove il servizio pubblico alla famiglia, definito ai sensi del comma 4, e realizza in base a forme di cooperazione con le regioni, con le province e con i comuni un'organica e integrata politica di sostegno e valorizzazione del nucleo familiare. A tale fine, nel rispetto delle convinzioni etiche, politiche e religiose dei cittadini, lo Stato tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare cura e attenzione al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di assistenza e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, favorisce e incentiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociali, sanitarie, economiche e nell'organizzazione dei servizi, finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'individuo all'interno della famiglia e la funzione sociale che la famiglia svolge nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.
      4. Per servizio pubblico alla famiglia si intende ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettano i princìpi e i criteri fissati dalla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale nonché dagli

 

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atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza e il migliore rapporto tra costi e benefìci del servizio stesso.